L'equitazione è da considerarsi un’attività pericolosa, soprattutto se esercitata da allievi giovanissimi che non sono bene in grado di gestire il cavallo.
Dal momento che è stata configurata come “attività pericolosa”, il gestore del maneggio risponde dei danni occorsi agli allievi ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ.
⏩️ per questo, se un allievo cade a terra o il cavallo inizia a scalciare facendolo cadere a terra, ne risponderà il proprietario del maneggio, non solo in quanto proprietario dell'attività, ma anche in quanto proprietario dell'animale.
⏩️ come stabilito ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., “il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso".
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Avv. Claudia Spositi